Secondo la sentenza 33945 della Cassazione "
è innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato attraverso un sistema di guida online la connessione e facilitato la sincronizzazione con l'evento sportivo: senza l'attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate".
La Corte si è addentrata anche nel meccanismo di fornitura dei link agli appassionati, informazioni che "per raggiungere il loro obiettivo, devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato".
Se, dunque, la fruizione di quei materiali da parte dei singoli utenti rappresenta una violazione del diritto d'autore, il fatto che ciò fosse agevolato dai gestori dei siti predispone, secondo la Corte, l'esistenza di un concorso nella violazione, un reato che può avere conseguenze piuttosto pesanti in un quadro che sposa le tesi dell'accusa. Scrivono i giudici: "
L'attività costitutiva del concorso, può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato. Non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell'azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti".