Mi è arrivata la newsletter da WebmasterPoint (credo si chiami così) e c'è scritto ke oggi è l'ultimo giorno per depositare il sito, dopo sono 1500 € di multa... ma allora il DL Urbani è in vigore!!! o no?? :?????: :?????:
Mi è arrivata la newsletter da WebmasterPoint (credo si chiami così) e c'è scritto ke oggi è l'ultimo giorno per depositare il sito, dopo sono 1500 € di multa... ma allora il DL Urbani è in vigore!!! o no?? :?????: :?????:
Depositare??? cosa?????????? no??????????? ke dovrei fare'????????????????????????????????????????????? ????????????
Mythologia stai calmo/a (scusa ma nn so sei sei maschio o femmina, nn t'offendere)
Urbani voleva fare questa legge che TUTTI I SITI D'ITALIA (ma ti rendi conto?? tutti i siti d'italia, già come cosa era fuori di testa) dovevano essere depositati alla biblioteca nazionale di Firenze o di Roma... la cosa era decaduta ma poi oggi mi arriva sta Newsletter qui... O_o
ma ke ca*zo! 1500€!?! ma siamo sicuri!... non credo proprio sia vero!
hai fatto bene a metterre la o
non credo si debba fare niente
si si ma infatti... ma io dico una cosa... quei poveri bibliotecari si ritroveranno a catalogare più di 1 milione di siti internet... ahhahahahaaaaaahaaaaaaaaah mi ci gioco la testa se lo fanno...
cmq raga, io non mi allarmo, se mi arriva urbani a casa... si becca una bella denuncia (nn so per cosa ma si becca un bella denuncia hihihi che ne so per danni morali e psicologici a tutta la rete di Altervista ^^___^^)
Byeeee
Si sks ma nn credo che servi a tanto sto deposito dei siti...
I siti che ogni giorno per nn dire ogni ora o minuto cambiano i contenuti che dovrebbero fare?? Continuare ad aggiornare anche il sito in deposito??
Qll d Urbani è un tentativo fallito per verificare i contenuti del web italiano alla ricerca d frodi e illegalità
NO NO NO... non alla ricerca di frodi o illegalita (che iniziassero a guardale LA VERA ILLEGALITA'... ) ma bensì voleva ridurre la libertà di opinione, un sito che esprimeva ideali che a lui non andavano bene (nn dico ke un sito razzista o pedofilo debbono restare online, anzi sono i primi ke kiuderei) ma cmq un sito serio con solo ideali diversi dai suoi l'avrebbe di certo fatto kiudere.... che mondo di m***a, anzi no, di Urbani!!!! GRRRR
Ma vado io a casa di Urbani...
cmq ci sono un sacco di disc aperte su questo, se un mod vuole chiudere lo faccia... ora ke mi sono chiarito le idee sto meglio... Grazie a tutti!
Be comunque nn credo che voglia fare questa raccolta per chiudere i siti che gli stanno antipatici, figurati se s mete anche a leggerli tutti...
Potrebbe starci FORSE se s pensasse ad una catalogazione dei siti a base nazionale legata ad un unico gestore (parlavate della biblioteca d Firenze), sempre comunque se fatta con logica
Io e il mio ragazzo stavamo costruendo il nostro sito personale con varie sezioni dove avremmo inserito foto di paesaggi, ricette, tutorial, ma lo abbiamo tolto dalla rete perchè non siamo riusciti a capire cosa VUOLE il decreto urbani.
Ma, sinceramente, come è possibile che un ente controlli TUTTI i siti italiani? E poi: internet non dovrebbe essere libero? Chiunque DEVE avere il DIRITTO di pubblicare documenti di vario genere in piena libertà, ovviamente nel rispetto delle leggi vigenti.
Ma se qualcuno commette un reato (pedofilia, mancato rispetto del copyright) non andrà certo a registrare il sito! Non mi sembra giusto obbligare chi vuole pubblicare un sito personale o per lavoro a spedirlo alle biblioteche ad ogni aggiornameto, e certamente non è realistico pensare che qualcuno se li stia a guardare tutti.
Un'ultima cosa: vi sembra mai possibile che nel nostro Paese escano le leggi senza che siano adeguatamente supportate da un regolamento che permetta a tutti di lavorare serenamente?
pagesobiu, purtroppo troppe persone fanno leggi senza conoscere la materia ... se leggi bene la legge 106, Urbani e l'ultima citata da Numerone in altro post ti accorgerai che sono completamente "generiche".
Non conoscono la differenza tra sito amatoriale, di supporto ecc... ecc... le fanno e basta ... è uno scandalo, ma purtroppo sono stati votati e tra loro pochissimi alzano il problema
Se smetti di imparare e evolverti sei morto dentro
Anche io sn a disposizione... Nn perderò mai tempo per Urbani & C a madarci il mio sito... Se vuole se lo prende lui, pagandomi!!!
Bah il mio sito è lì, pubblico dominio, completamente a disposizione. Se qualcuno ha voglia di catalogarli (il che mi fa scompisciare: in confronto a una operazione del genere il Progetto Genoma Umano e uno schemino di scuola media) se li scarica e lo fa, senza rompere l'anima al prossimo...
Io penso che ci potrebbero anche essere i presupposti per una denuncia, visto ad esempio che mandare per email una tale mole di informazioni comporta uno SPRECO IMMANE di risorse di ogni genere.
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Ok fissiamo la tariffa :grin: :grin: :grin:Originalmente inviato da Extralife
e poi come fanno a rintracciarti attraverso il sito?? se tu hai messo dei dati fasulli...
Diego
allora qualcuno ha provato a mandare i siti?
se mi preparano un ftp da buttarci dentro la roba via fxp glielo faccio altrimenti che si arrangino e che vadano a farsi una copia del sito direttamente presso la serverfarm.
io di certo non sto qua a scaricarmi 2gb di roba per masterizzarla e spedirgliela ogni mese :P
There are three kinds of people in this world: people who watch things happen ... people who complain about things that happen ... and people who make things happen...
la legge è già in vigore (dal 27 aprile 2004)... e in questi giorni scade il limite massimo per presentare il regolamento attuativo (le informazioni su come depositare materialmente i siti)...Originalmente inviato da Meifunado
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm
questa è la legge che ci voleva per sanare il debito pubblico...Art. 1.
(Oggetto)
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).
Art. 2.
(Finalità)
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Art. 3.
(Soggetti obbligati)
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.
Art. 4.
(Categorie di documenti destinati al deposito legale)
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
Art. 5.
(Numero di copie e soggetti depositari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.
Art. 6.
(Altre fattispecie di deposito)
1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.
Art. 7.
(Sanzioni)
1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.
Art. 8.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82.
1500€ per ogni sito non depositato... quanti siti non depositati ci sn in italia?
10.000.000? bene 10.000.000*1500€ fanno un bel gruzzolo... con quelli se ne mettono apposto di robe!
approfondimenti recenti:
http://punto-informatico.it/p.asp?i=50283
Comunque non preoccupatevi... sicuramente arriverà il condono ;)
PS: questo è il comunicato ufficiale della biblioteca di firenze che dovrebbe "ricevere" i siti:
http://www.bncf.firenze.sbn.it/notiz...atositiWeb.htm
In ogni caso nell'attesa dell'emanazione del regolamento applicativo si raccomanda di non inviare (su CD o via posta elettronica) copie di siti web alla nostra biblioteca.
Ultima modifica di Evcz : 09-11-2004 alle ore 22.56.38
There are three kinds of people in this world: people who watch things happen ... people who complain about things that happen ... and people who make things happen...
Bhe ma scusate allora siamo a posto, almeno la maggior parte di noi. I documenti pubblicati sui nostri siti hanno valore commerciale nullo (senza offesa :grin: ), acconsentiamo cioè che vengano scaricati gratuitamente. Quindi, visto che l'ammenda è proporzionale al valore, i nostri siti non sono sanzionabili...Art. 7.
(Sanzioni)
1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
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Stessa cosa che pensavo io...
quindi non si deve fare???????????
La mia era una supposizione ma mi sembra abbastanza solida come teoria
In ogni caso la risposta è BOH OLDOriginalmente inviato da mythologia
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Cosa?? ma bisogna farlo ogni mese??Originalmente inviato da Evcz
Diego
si deve fare SI o NO???????????????????????????????????????????
Mytho ... Fino a quando NON DICONO come fare e quando farlo non resta che attendere!
Sicuramente appena qualcuno di noi sente qualcosa avverte ...
internet = il notiziario tam tam più veloce esistente :D
Se smetti di imparare e evolverti sei morto dentro
ok...
quindi se a qualcuno di voi arriva a casa la multa da 1500€ e si trova il sito sequestrato ci avverta :D
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se vi dico che mi è arrivata, fate una colletta?Originalmente inviato da Evcz
ho cercato un pò ingiro, altre notizie differenti da quelle da te riportate non ne ho trovate ... ci riproviamo con le iene e striscia?
Se smetti di imparare e evolverti sei morto dentro
striscia non ne parlerebbe mai, le iene nemmeno...Originalmente inviato da makpaolo
intanto meglio aspettare....
casomai c'è l'apposito URP (ufficio relazioni con il pubblico) del ministero per i beni culturali che sarà bel lieto di chiarire ogni dubbio...
io non li chiamo perchè solo pronunciare il nome mi vien il voltastomaco dopo le enormi cazzate che stanno facendo....
se a voi non fa questo effetto qui trovate tutte le info per contattarli:
http://www.beniculturali.it/urp.htm
Basta una chiamata al numero verde e vi chiarite tutti i dubbi... OLD
:grin:
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Ok XDDOriginalmente inviato da Evcz
Diego