Il Senato della Repubblica
premesso che,
le norme previste dall’articolo 1 del decreto-legge 12 marzo 2004, n. 72 in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, nella loro iniziale stesura, hanno suscitato forti preoccupazioni e aspre polemiche, in particolare per quanto riguardava l’individuazione dei casi di violazione dei diritti, compiute per via telematica, e i soggetti di esse responsabili e, perciò, perseguibili;
dal dibattito in Parlamento è emersa la chiara volontà di escludere dall’ambito di applicazione delle sanzioni previste per le violazioni del diritto d’autore compiute attraverso l’uso della rete Internet, tutti i casi di accesso e di fruizione delle opere per scopi esclusivamente personali e senza finalità di lucro e, tra questi casi, anche il così detto «Peer to Peer»;
tale volontà si è tradotta in un’ampia modificazione dell’articolo 1 del provvedimento al nostro esame, che ha comportato la riformulazione del testo con la soppressione del comma nel quale si prevedeva la perseguibilità del «file sharing» e la riconduzione della responsabilità giuridica dei providers a quanto già previsto dalle norme che regolano specificamente il commercio elettronico, regolato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
l’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 72 del 2004 prevede una modifica del comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 con la quale le parole: «a fini di lucro» vengono sostituite dalle parole: «per trarne profitto»;
l’espressione «per trarne profitto» in luogo di quella «a fini di lucro» potrebbe comportare un’interpretazione delle norme in base alla quale la nozione di profitto potrebbe essere ricondotta a un conseguito risparmio da parte di chi fruisce di contenuti comunicati al pubblico attraverso la rete di Internet,
impegna il Governo, a predisporre e attuare le iniziative e gli interventi necessari per far sì che le norme previste dall’articolo 1 del decreto-legge 12 marzo 2004, n. 72 siano interpretate in coerenza e in adesione con
la volontà del Parlamento di escludere dai casi di violazione e di perseguibilità le attività di accesso e di fruizione dei contenuti e delle opere compiute attraverso la rete Internet per scopi personali e comunque non riconducibili a finalità di lucro