Citazione:
Il ministro URBANI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno n. 1, a condizione che nelle premesse sia soppressa la seconda asserzione da "la norma in questione" fino alla fine del capoverso, in quanto l'avviso di cui all'articolo 1, comma 1, ha, per qualsiasi opera immessa in rete, unicamente una funzione ricognitiva della situazione giuridica dell'opera sotto il profilo dei diritti d'autore.
Egli subordina inoltre l'accoglimento dell'atto di indirizzo alla riformulazione del secondo degli impegni del Governo, nel senso di sostituire le parole "di non essere" sino alla fine del periodo, con le seguenti "di recare una dicitura che renda note tali caratteristiche".
Con riferimento all'ordine del giorno n. 2, il Ministro dichiara la propria disponibilità ad accoglierlo a condizione che la Commissione parlamentare d'inchiesta abbia il fine di identificare il giusto equilibrio tra il diritto alla privacy, il diritto alla sicurezza e il diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela della proprietà intellettuale.
Quanto all'ordine del giorno n. 3, egli ne subordina l'accoglimento anzitutto all'accettazione di alcune modifiche da inserire fra le premesse, nel senso di sopprimere i riferimenti all'asserita incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge, all'asserito contrasto con la legislazione europea in materia (e in particolare con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale), nonché alla circostanza che le nuove norme possano incentivare tecnologie atte ad eludere la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati, con particolare riguardo agli ulteriori effetti.
Egli subordina altresì l'accoglimento dell'ordine del giorno alla seguente riformulazione del dispositivo: "impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi competenti, anche con interventi normativi, ove necessari, affinché la disciplina nazionale vigente in materia di diritto d'autore, modificata con l'introduzione dell'espressione "per trarne profitto", introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge, commi 2 e 3, non vada, nella concreta applicazione, ad assoggettare a sanzioni penali condotte caratterizzate dall'uso personale, e rimanga invece coerente ed armonica con i contenuti della normativa UE in materia, ed in particolare con le previsioni della direttiva europea di prossima emanazione sulla proprietà intellettuale; a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui sono indicate le sanzioni previste per le specifiche violazioni, la corretta interpretazione della dizione "per trarne profitto", che ribadisca l'esclusione dalla materia penale dell'uso e dello scambio per fini personali di opere dell'ingegno e dei prodotti sottoposti al diritto d'autore".
Quanto infine all'ordine del giorno n. 4 (nuovo testo), presentato dal Presidente relatore, egli dichiara senz'altro di accoglierlo.
e come direbbe una nota cantante: