Riporto integralmente la sezione Ambito di applicazione dell’eccezione per “copia privata” dall'indirizzo http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp...evel=0600.1100
Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
* per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
* mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.
E’ inoltre illegale e penalmente perseguibile:
* la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;
* la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.
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In pratica dice che il download é legale se e solo se il prodotto scaricato viene eseguito da un cd su cui sia stato pagata la tassa SIAE.
A 'sto punto viene spontanea una domanda: ma Urbani che vuole??? :D :D :D :D :D :D