Musica su internet
In quali casi si deve ottenere la licenza SIAE per le utilizzazioni su Internet?
L’uso di opere protette dal diritto d’autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai titolari del diritto: ciò vale anche per le utilizzazioni in rete. La SIAE concede le autorizzazioni per conto degli autori e degli editori associati ad essa e alle Società d’autori estere. In particolare, per le opere musicali appartenenti al repertorio amministrato dalle SIAE, la licenza deve essere ottenuta in tutti i casi in cui l’utilizzazione di musica su Internet avviene, per esempio, in una delle seguenti forme:
siti “portali” che offrono agli utenti l’accesso guidato alla rete, con l’offerta di canali tematici dedicati alla musica;
siti che effettuano la diffusione in streaming di opere o frammenti di opere, video clip, concerti ed altri eventi musicali, dal vivo o in differita;
siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante downloading di file musicali, in qualsiasi formato di compressione.
Chi deve sottoscrivere la licenza SIAE?
L’accordo si rivolge ai “content provider”, ossia ai responsabili “editoriali” del sito ed, in particolare, dell’organizzazione e della creazione dei contenuti, e non ai “service provider”. Anche se le due qualifiche possono coesistere nello stesso soggetto. Le attività prese in considerazione dalla Licenza si riferiscono ai casi in cui la musica costituisce l’oggetto “primario” dell’utilizzazione e non all’uso della musica come sottofondo o complemento a contenuti di diverso genere all’interno dei siti web, per le quali vi sono diversi sistemi di autorizzazione .
Qual è la normativa di riferimento per la tutela del diritto d’autore su Internet?
La normativa di riferimento è la legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. In particolare, l’art. 12 della legge dispone che l’autore ha “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato”.
Quali sono le attività autorizzate dalla licenza SIAE?
La licenza SIAE autorizza i content provider:
a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della sua banca dati;
alla diffusione al pubblico sulla rete Internet oppure sulle altre reti telematiche e/o di telecomunicazione, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente on demand;
a mettere a disposizione del pubblico opere musicali mediante downloading da parte degli utenti.