Ciao,
dopo mesi di pellegrinaggio informatico per capire cosa fare, come applicare le conoscenze acquisite...
dopo varie rivoluzioni all'aspetto e alla struttura del mio blog/sito...
ecco la luce, per il mio nuovo angolo in Altervista: servizi SEO SPECIALIST
Tutti invitati, sia chi è interessato all'argomento, sia per ricevere le vostre sempre preziose critiche sul come è fatto il sito.
Da quello che so, tanto per capire se può diventare un lavoro, si può cominciare a lavorare in ritenuta d'acconto entro i limiti di importo stabiliti dalla legge, ovviamente (5.000 Euro annui).
E in ogni caso, eventuali lavori in prestazione occasionale, andranno poi dichiarati nel 730 di competenza nel riquadro "redditi diversi"
La ritenuta di acconto si fa solo per i lavori occasionali.
Praticamente se promuovi una tua attività viene dato per scontato che non è più un attività occasionale in quanto promuovi un attività non occasionale.
Quindi diventerebbe necessaria la P.IVA.
Ed attento perché, sarà una mia impressione, ma noto sempre più controlli fiscali fuori e dentro alla rete(finalmente)
"L'intelligenza è una pianta che va curata continuamente.
Dovreste vedere com'è bello, il mio bonsai."
Rat-man®
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[Su che server sei?]
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Dunque,
da contatto telefonico con l'ufficio di Luino, provincia di Varese, dell' agenzia delle entrate è emerso che:
1) Sono lecite attività occasionali in ritenuta d'acconto per i lavoratori dipendenti (settore privato), purchè:
- si rispettino le limitazioni relative alle ritenute d'acconto (durata, importo,...) che ne determinano, appunto, l'occasionalità.
- non siano in concorrenza/contrapposizione con l'attività abituale (questo non tanto dal punto fiscale, ma perchè è una questione importante da condividere preventivamente col proprio datore di lavoro)
2) E' consentito farsi pubblicità con mezzi "propri" quali siti/blog ( ho chiesto in maniera esplicita). Qualche dubbio in caso di pubblicità a pagamento, mi ha fatto notare...ma non è oggetto del nostro argomento.
In ogni caso l'occasionalità è determinata dalle effettive erogazioni di servizi, non dal fatto che si ricerchino.
SIA CHIARO CHE QUANTO RIPORTATO NON DEVE SOSTITUIRSI ALLA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA O ALLA BUONA PRASSI DI CONSULTARE direttamente e PREVENTIVAMENTE L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI DUBBI.
Ultima modifica di wproject : 02-03-2012 alle ore 17.07.16