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Discussione: Con la nuova legge come ci dobbiamo orientare?

  1. #31
    L'avatar di Evcz
    Evcz non è connesso Utente storico
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    Citazione Originalmente inviato da mrbosh
    Decreto urbani approvato

    ROMA, 18 MAG - - Ecco i punti principali in materia di pirateria del Decreto Urbani approvato oggi dall'aula del Senato. Attenuate le sanzioni, ma estese a tutte le opere dell'ingegno. Riconosciuta la liceita' dell'uso personale. Per chi immette e scarica per uso personale copie pirata, la sanzione (passata da 1.500 a 154 euro come previsto dalla legge sul diritto d'autore), sale a 1.032 in caso di reiterazione. Resta la confisca dei materiali e la pubblicazione della condanna sui giornali per chi duplica cd e dvd non per scopo personale. Sanzioni penali invece per chi fa commercio o trae profitto dall'illecita attivita' (reclusione da tre mesi a sei anni). Lo scambio di brani musicali e audiovisivo (file-sharing) e' consentito solo a condizione che si tratti di file dotati degli appositi avvisi informativi, previsti dalla legge sul diritto d'autore. Se il file non sara' provvisto di avviso, chi lo immette commettera' un reato. Introdotto un prelievo del 3% per i produttori, destinato alla Siae, sul prezzo di listino dei masterizzatori. Se la quota non viene versata comporta una sanzione doppia (6%) per i produttori. Affidato all'autorita' giudiziaria e non al ministero dell'Interno il compito di intervento per violazioni per via telematica (come previsto da art.15 Costituzione). Eliminato il rafforzamento sulla funzione di controllo dei provider .
    quella è un'altra genialata ma non centra con i siti.......

    la storia dei siti da inviare la trovi qui:

    Legge 15 aprile 2004, n. 106
    "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004
    http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm
    There are three kinds of people in this world: people who watch things happen ... people who complain about things that happen ... and people who make things happen...

  2. #32
    mcannarsa1986 non è connesso Utente attivo
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    io sinceramente non sono d'accordo con questa legge del decreto urbani, rovina solo la libertà di internet. Urbani & company non sanno distinguere gli hacker dai cracker, cioè di informatica 0. Si devono vergognare !!!!!!!!!!!
    MARCELLO CANNARSA

  3. #33
    Guest

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    Legge 15 aprile 2004, n. 106
    "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004
    http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm


    In realtà la direzione della stessa Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha chiarito questo malinteso:

    <<COMUNICATO


    Archiviazione dei siti web

    A seguito dell'entrata in vigore della legge 106 del 15 aprile 2004 Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico la nostra biblioteca riceve numerose richieste di informazioni su come "depositare" i siti web.

    La legge 106/2004, allineando la legislazione italiana a quella dei Paesi più avanzati, dispone la raccolta e la conservazione dei siti web (come di tutte le altre pubblicazioni digitali), con la finalità di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

    La legge prevede che venga emanato entro sei mesi un regolamento di applicazione, ma si può anticipare che le biblioteche nazionali stanno cooperando a livello internazionale e che concordemente indicano nell'harvesting - ossia nella raccolta delle pagine web effettuata tramite un software (crawler )- la modalità più efficiente e sostenibile di deposito.

    In pratica con questa tecnologia chi pubblica siti web liberamente accessibili in rete non deve "depositare" assolutamente niente: è il crawler gestito dall'istituzione depositaria che provvede a "raccogliere" il sito web (per maggiori informazioni su archiviazione del web e cooperazione internazionale: http://netpreserve.org) In ogni caso nell'attesa dell'emanazione del regolamento applicativo si raccomanda di non inviare (su CD o via posta elettronica) copie di siti web alla nostra biblioteca.

    Firenze, 20 / 05 / 2004

    LA DIREZIONE
    >>

    Dal sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

  4. #34
    Guest

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    E per quanto riguarda la diffusione di foto mie?
    Se io faccio un sito di foto di montagna devo iscrivermi a qualche lista della Siae? Ho sentito solo voci in merito, esse dicevano che per fare siti con foto e materiale di propria inventiva (come fa un sito ad essere non di proprio ingegno) bisogna iscriversi alla Siae o simile.
    In pratica se io faccio un sito per passione mia e scrivo delle mie domeniche sugli sci mettendo le foto di un sasso coperto di neve, devo prima aver pagato per iscrivermi in apposite liste.
    Ditemi che quello che ho scritto è una gran cazzata e che per fare un sito di foto mie e di racconti miei non devo iscrivermi da nessuna parte!
    GRAZIE

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