Citazione:
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale con nota n. 300A/1/33017/105/2 del 23.04.2001 ha fornito alcune precisazioni nel caso in cui venga accertata la circolazione di un ciclomotore senza che lo stesso sia stato presentato alla prescritta revisione entro i termini previsti dalla norma.
In presenza di tale infrazione si deve applicare la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 80 – comma 14 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) quantificato con il pagamento in misura ridotta di € 137,55.
Infatti, il succitato Ministero ha ritenuto che per espressa previsione letterale, che non consente estensioni analogiche, la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, prevista dallo stesso art. 80 – comma 14 – del Codice della Strada, non è applicabile nel caso di omessa revisione di ciclomotori, i quali sono muniti di certificato di idoneità tecnica, non essendo previsto per essi il rilascio della carta di circolazione.
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