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Discussione: Urbani: un colpo di genio

  1. #1
    Guest

    Predefinito Urbani: un colpo di genio

    Ecco le nuove modifiche di legge alla tanto temuta legge urbani.

    http://web.fiorellocortiana.it/html/...er=ASC&start=0

    Stavolta si son mossi per bene: se la legge passa la galera non c'é più, però resta il penale. Chi condivide rischia una multa e la fedina penale sporcata, a meno che non paghi.

    Oltretutto sembrerebbe che eventuali processo contro gli utenti saranno pagati dallo stato.

  2. #2
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    Beh...si migliora, piano piano...si torna nel mondo "umano"


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    Un moderatore per gestirli, un moderatore per guidarli, un moderatore per sgridarli e nel buio anche bannarli...

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  3. #3
    Guest

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    Citazione Originalmente inviato da numerone
    Ecco le nuove modifiche di legge alla tanto temuta legge urbani.

    http://web.fiorellocortiana.it/html/...er=ASC&start=0

    Stavolta si son mossi per bene: se la legge passa la galera non c'é più, però resta il penale. Chi condivide rischia una multa e la fedina penale sporcata, a meno che non paghi.

    Oltretutto sembrerebbe che eventuali processo contro gli utenti saranno pagati dallo stato.

    Uhm scusami num...visto che nn ho il tempo di leggere tutta quella roba (maledetti esami!!)... che intendi per "Chi condivide rischia una multa e la fedina penale sporcata, a meno che non paghi." ?

    Cioe', se pago la multa la fedina penale rimane "intatta"?

    thx

  4. #4
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    In teoria Dudo...:)


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  5. #5
    L'avatar di Evcz
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    penale anche senza profitto/lucro..

    sempre peggio...

    @dudo: anche se paghi resta sulla fedina...
    ma il prob non sta la... il prob sta nel fatto che essendo penale possono accertarlo con qualsiasi mezzo... anche mettendoti sotto controllo la connessione per mesi... in italia sono specialisti per le intercettazzioni a tappeto...

    testo finale:
    Art. 171

    Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
    a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
    a-bis) diffonde o mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
    b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
    c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
    d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
    e) (soppresso)
    f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

    La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

    La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

    1.bis. Chiunque commette la violazione di cui al comma 1, lettera a-bis), è ammesso all’oblazione nei termini previsti dall’articolo 162 c.p.

    Art. 171-bis

    1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

    2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

    Art. 171-ter

    1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
    a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
    b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
    c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
    d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
    e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
    f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
    f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
    h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102* quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

    2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
    a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
    a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
    b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
    c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

    3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

    4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
    a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
    b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
    c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

    5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
    Ultima modifica di Evcz : 29-01-2005 alle ore 15.57.08
    There are three kinds of people in this world: people who watch things happen ... people who complain about things that happen ... and people who make things happen...

  6. #6
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    L'oblazione é prevista solo se non c'é scopo di lucro.
    Gli avvocati di mazza hanno fatto un bel lavoro: al momento sembrano emendamenti inattaccabili a meno che non si voglia dimostrare esplicitamente di essere a favore del file sharing.

  7. #7
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    Citazione Originalmente inviato da numerone
    al momento sembrano emendamenti inattaccabili a meno che non si voglia dimostrare esplicitamente di essere a favore del file sharing.
    e che problema c'è?

    se il popolo italiano/la maggioranza delle persona sono a favore del filesharing del materiale protetto non ne vedo alcun male...

    siamo ancora in una democrazia!!

    intanto io da qualche settimana ho il mio bel nodo antsp2p sempre connesso... per ora fa solo da proxy... ma spero che sempre più persone facciano questa scelta....

    If freedom is outlawed, only outlaws will have freedom
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  8. #8
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    Primo: ma perchè è tutto in lire? :neutral:

    Secondo:
    La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila
    ardua scelta: un anno di galera o sborso cinque sacchi?

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  9. #9
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    no quelle parti in lire sono vecchie è stato l'unico testo già pronto che ho trovato :D...

    adesso la scelta è unica: reato penale (sulla fedina) + multa (2000€ a file?)

    l'unica scelta ardua sarà il partito da votare alle prossime elezioni....

    verdi o radicali? radicali o verdi? bah :neutral:
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  10. #10
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    per 5 ci sto!

  11. #11
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    Citazione Originalmente inviato da texilee
    per 5 ci sto!
    5€ di multa?
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  12. #12
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    Citazione Originalmente inviato da Evcz
    e che problema c'è?

    se il popolo italiano/la maggioranza delle persona sono a favore del filesharing del materiale protetto non ne vedo alcun male...

    siamo ancora in una democrazia!!

    intanto io da qualche settimana ho il mio bel nodo antsp2p sempre connesso... per ora fa solo da proxy... ma spero che sempre più persone facciano questa scelta....

    If freedom is outlawed, only outlaws will have freedom
    è vero non ci avevo mai pensato : se la maggioranza degli italiani non approva la legge Urbani xkè è passata (anke se a quanto dicono siamo 1 democrazia)? se avessero fatto un referendum non so se sarebbe passata....

  13. #13
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    Citazione Originalmente inviato da AmeHomePage
    è vero non ci avevo mai pensato : se la maggioranza degli italiani non approva la legge Urbani xkè è passata (anke se a quanto dicono siamo 1 democrazia)? se avessero fatto un referendum non so se sarebbe passata....
    già...

    anche se resta illecito amministrativo tutti gli accordi internazioni sono rispettati, le direttive europee pure... e non si vede nulla di male..

    evidentemente 60.000.000 di cittadini contano meno di 2 associazione di industriali (fimi e bsa)

    mettetevi l'anima in pace... :neutro:
    Ultima modifica di Evcz : 29-01-2005 alle ore 18.49.24
    There are three kinds of people in this world: people who watch things happen ... people who complain about things that happen ... and people who make things happen...

  14. #14
    Guest

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    Citazione Originalmente inviato da Evcz
    già...

    anche se resta illecito amministrativo tutti gli accordi internazioni sono rispettati, le direttive europee pure... e non si vede nulla di male..

    evidentemente 60.000.000 di cittadini contano meno di 2 associazione di industriali (fimi e bsa)

    mettetevi l'anima in pace... :neutro:
    Il problema é che l'illecito penale permette alle forze dell'ordine di muoversi con maggiore tempestività.
    In ogni caso conosco persone favorevoli alla Urbani, quindi il referendum é comunque in discussione...
    L'altro problema é che il filesharing di opere coperte da diritto d'autore é per natura sbagliato.

  15. #15
    L'avatar di Evcz
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    si è sbagliato...

    ma è penale?

    per me se non c'è lucro è amministrativo!

    se nel a-bis) introdotto ci fosse la limitazione dello "scopo di lucro" sarei contentissimo delle modifiche.

    così com'è invece è una presa in giro! dopo che urbani dice che siamo mammani e non andiamo perseguiti, il parlamento italiano firma un ordine del giorno in cui dicono di riportare tutte le cose penali solo quando ce lucro e sta gente fa sta proposta?

    blah io sono schifato...
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  16. #16
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    mucha policia, poca diversion

  17. #17
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    Io sono dell' opinione che non serve a niente cercare di combattere il P2P come stanno carcando di fare, ma visto che esiste e che a questo punto mette in discussione tutto il concetto di copyright bisognerebbe rivedere proprio tutto da capo, altrimenti il P2P rischia solo di diventare una cosa incontrollabile...
    (e forse già lo è)

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