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Discussione: Decreto Urbani: il testo ufficiale + alcune considerazioni

  1. #1
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    Mi sembra doveroso aprire un altro post per segnalare dove trovare il testo completo definitivo (presumibilmente entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani... sempre che venga pubblicato nella gazzetta di domani... e nessuno ancora lo ha letto )

    Testo completo ufficiale:
    http://www.beniculturali.it/download...CM12032004.pdf

    Commenti riga per riga:
    [...]

    2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
    --- INIZIO COMMENTO ---
    Condivisione: solo una sanzione amministrativa di € 1.500. Indipendentemente dal fatto che si scarichi o si offra download, perché la condivisione presuppone che se scarico, faccio anche scaricare, si parla solamente di sanzione e niente altro.

    Confisca: si perde ogni diritto sul computer e sugli strumenti adoperati per realizzare la trasgressione. La confisca può avvenire solamente su decisione dell'autorità giudiziaria. Il decreto in questo punto cade in contraddizione perché la confisca può avvenire solo in caso di diritto penale. Qualsiasi bravo avvocato può facilmente far inficiare questo punto del decreto.

    Pubblicazione della trasgressione: sicuramente costosa, su un quotidiano nazionale e su una rivista dello spettacolo per aver scaricato e/o condiviso filmati coperti da copyright. Anche qui il decreto si contraddice, perché la pubblicazione avviene solo su decisione di un magistrato e solo in caso di diritto penale. Punto inficiabile facilmente da un bravo avvocato.
    --- FINE COMMENTO ---

    4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma".
    --- INIZIO COMMENTO ---
    Spiego come reperire filmati con il copyright: sanzione di € 2.000.
    Spiego solamente come utilizzare i programmi p2p: perfettamente legale.
    --- FINE COMMENTO ---

    4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
    --- INIZIO COMMENTO ---
    Provvedimento dell'autorità giudiziaria: il provider è costretto a comunicare i dati del trasgressore solamente su richiesta scritta dell'autorità giudiziaria. Senza richiesta scritta, il provider non è tenuto a comunicare nulla.
    --- FINE COMMENTO ---

    6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
    --- INIZIO COMMENTO ---
    Abbiano avuto effettiva conoscenza: l'assoluta certezza della trasgressione. Come fare per averla? Quando l'utente pubblica sul newsgroup o sullo spazio web gratuito tutte quelle informazioni su come reperire materiale protetto da copyright. In questo caso, poiché le informazioni sono di pubblico dominio, si può avere l'assoluta certezza. I provider NON sono tenuti a spiare le attività dei propri utenti. Questo significa che l'analisi dei pacchetti o del traffico generato dagli utenti non significa assolutamente nulla. Se lo facessero, violerebbero la legge sulla privacy. Altra considerazione: se sulla rete p2p c'è un file che si chiama "Il signore degli anelli.avi", non significa che sia veramente il film, ma può essere che qualche burlone abbia chiamato così la propria comunione.
    --- FINE COMMENTO ---

    7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
    --- INIZIO COMMENTO ---
    Il provider può essere sanzionato fino a € 250.000 solamente se si rifiuta di collaborare con la magistratura non fornendo i dati del trasgressore e non informando le autorità governative dell'effettiva trasgressione.
    --- FINE COMMENTO ---

    *NON* si parla del carcere o della perdita dei diritti costituzionali.
    *NON* si parla di monitorare il traffico, anche perché una cosa del genere, oltre ad essere tecnicamente impraticabile, genererà numerosi falsi allarmi (la videoconferenza genererà traffico "anomalo" su chissà quali porte, così come ascoltare le radio su Internet e scaricare tutte le iso di tutte le distribuzioni Linux in giro).
    *NON* si parla del fatto che la SIAE possa istituire una sorta di polizia privata (paramilitare) e sfondare la porta di casa alle 3 del mattino, anche perché è incostituzionale.
    *NON* si parla del fatto che il provider è costretto a dare i dati dell'utente alle major o alla SIAE solamente perché hanno il sospetto che qualcuno stia trasgredendo.

    ora resta da vedero come sarà applicato...

    Altri commenti/considerazioni:
    http://groups.google.it/groups?hl=it...40news4.tin.it
    There are three kinds of people in this world: people who watch things happen ... people who complain about things that happen ... and people who make things happen...

  2. #2
    Guest

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    Citazione Originalmente inviato da Evcz
    *NON* si parla del fatto che la SIAE possa istituire una sorta di polizia privata (paramilitare) e sfondare la porta di casa alle 3 del mattino, anche perché è incostituzionale.
    *NON* si parla del fatto che il provider è costretto a dare i dati dell'utente alle major o alla SIAE solamente perché hanno il sospetto che qualcuno stia trasgredendo.
    La legge europea é solo una direttiva: non alcun valore legale nei paesi membri (quindi anche in Italia).
    Se non si parla vuol dire che non possono farlo: difatti questo decreto va in contrasto con la direttiva europea...

  3. #3
    L'avatar di Evcz
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    Ulteriori info qui:

    http://punto-informatico.it/p.asp?i=47389

    Sembra proprio che questo decreto sia indirizzato solo verso la "pirataria" cinematografica
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  4. #4
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    Stupendo questo passo scritto da Massimo Mantellini:

    certo ricondurre a Giuliano Urbani, ideologo ormai bollito del liberismo berlusconiano una legge che intende limitare il file sharing ha un che di intrinsecamente curioso
    altro passo sensato:

    Tutto cio' per tutelare gli interessi di pochi, ricordando che per tali ignominie tutti, ma proprio tutti noi, dal grande provider fino al più ignaro utente del web, potremmo un giorno trovarci la polizia postale alla porta con un mandato per cercare dentro il nostro PC che fine abbiano fatto i soldi di Eros Ramazzotti o quelli di una grande major hollywoodiana. Soldi elargiti e divisi secondo regole ormai vetuste che piccole leggi paravento tentato di tutelare ad libitum. E davvero non si puo' dire che in casi del genere il legislatore abbia anche solo minimamente compreso cosa si intende per "un mondo che cambia

    questo invece un passo di ALCEI che riassume tutto:
    E tutto questo non per combattere i terroristi (che possono essere solo favoriti dalla confusione e dalla dispersione di energie create da leggi come questa) ma per soddisfare il protagonismo di questo o quell'altro uomo politico ("voglio anch'io una mia legge contro l'internet") e le potenti lobby delle case discografiche o di software, cui poco importa se leggi come questa siano applicabili o funzionali, ma piace "terrorizzare" chi non asseconda i loro avidi interessi
    vedo che qualcuno con la testa apposto c'è ancora....

    strano però che quelli con la testa apposta siano professori di università che criticano i legislatori...

    c'è qlcs ke non va eh?
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  5. #5
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    raga sparatevi questa:

    Da:S@sà (asellandroSCIAQUONE@despammed.com)
    Oggetto:Troppo allarmismo sul Decreto Urbani?analisi passo per passo.
    View: Complete Thread (2 articoli)
    Original Format
    Newsgroups:free.it.comp.filesharing, free.it.comp.software.p2p, free.it.enkey, free.it.software.emule, free.it.software.winmx, it.comp.software.p2p
    Data:2004-03-13 07:36:50 PST

    Ho letto con attenzione il testo definitivo del decreto legge di cui tanto
    si discute in questi giorni.Premetto che di legge qualcosina ne mastico,
    essendo laureato in giurisprudenza. Dunque, questo è il link della legge 633
    del 1941, quella che tutela il diritto d'autore:
    http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Facendo un controllo incrociato tra
    le disposizioni precedenti e quelle che inceve vanno ad aggiornare il testo
    originario, ho potuto dedurre alcune cose.
    La pima considerazione riguarda la tipologia di sanzione applicabile. La
    reclusione è applicabile solo nel caso in cui vi sia un fine di lucro.
    Questo lo si deduce dall'aggiunta della lettera a-bis) all'art. 171-ter
    della legge del 1941. Praticamente "chi in violazione dell'articolo 16,
    diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di
    condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata
    protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni
    di qualsiasi genere" viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    In buona sostanza con l'aggiunta di questo comma, si è inteso reprimere il
    fenomeno del p2p dal punto di vista della piratieria nel senso più stretto
    della parola: chi condivide (attenzione: si parla infatti solo di "chi
    diffonde" e non di chi fruisce di tali opere) per fini di lucro, da adesso
    in poi può rischiare grosso.
    Se invece andiamo a guardare a cosa può succedere all'utente domestico che
    scarica opere protette dal copyright, ci aiuta in tal caso l'art. 174-ter:
    anche esso infatti subisce un'aggiunta da parte del decreto Urbani. Adesso
    la nuova formula di questo articolo prevede che "Chiunque, in violazione
    dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante
    programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o
    assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e
    connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce
    di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non
    concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa
    pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del
    materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano
    a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello
    spettacolo"
    Innanzitutto spicca in maniera ben chiara l'esclusivo riferimento alle opere
    cinematografiche o assimilate, per cui, almeno attenendosi al rigore
    letterale della legge, le pesanti sanzioni di tale decreto non dovrebbero
    applicarsi a chi scarica dal p2p altre tipologie di files. E poi resta
    comunque salva l'applicazione della pena della reclusione nel caso in cui
    questa attività di condivisione configuri il fine di lucro.
    Per quanto riguarda invece la fantomatica attività di monitoraggio da parte
    degli ISP, io direi che si sta facendo un po troppo allarmismo gratuito.
    Iniziamo per punti. I commi che interessano più da vicino i provider sono il
    4, 5 e 6. Il comma numero 4 nulla di nuovo e preoccupante secondo me
    aggiunge a quello che già era previsto dalla precedente disciplina. Lo
    riporto integralmente. "A seguito di provvedimento dell'Autorità
    giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle
    Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'
    individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate"
    Cosa significa? significa innanzitutto che i provider sono tenuti (come è
    anche logico ) a comunicare alla autorità giudiziaria tutti i dati in loro
    possesso per giungere ad individuare i responsabili delle condotte
    sanzionabili nel caso in cui ci sia una indagine in corso. Ma sopratutto
    significa che tale indagine in tal caso deve necessariamente essere partita
    dalle forze dell'ordine o dalla stessa autorità giudiziaria. Cosa che era
    perfettamente nei pieni poteri della magistratura e fattibile anche prima
    dell'entrata in vigore di tale decreto. Non si fa alcun accenno invece ad
    una attività di controllo degli ISP.
    Analizziamo il comma 5. Si dice testualmente. "Su richiesta del Dipartimento
    della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità
    giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter
    della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
    quanto previsto agli articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9
    aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in
    essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i
    contenuti segnalati"
    In pratica, tradotto in italiano, nel momento in cui l'autorità giudiziaria
    accerta le violazioni previste dal decreto Urbani, ne da comunicazione ai
    provider. Su questi ultimi ovviamente ricade a questo punto l'obbligo sia di
    rimuovere fisicamente il materiale incriminato e sia di oscurare i siti che
    ospitano materiale coperto da copyright o che eventualmente promuovano od
    incentivino le attività di file sharing. Se notate bene, nel comma appena
    esposto si fa riferimento anche ai commi 14,15,16 e 17 di un altro decreto
    legislativo (il numero 70 del 2003 che trovate
    qui:http://www.interlex.it/testi/dlg0370. ) . Di cosa si parla in
    quest'altra legge? praticamente si affrontano vari aspetti legati all'
    e-commerce e i commi menzionati prevedono una serie di limitazioni di
    responsabilità dei provider per quanto riguarda le informazioni trasmesse,
    memorizzate e infine i servizi di hosting. Si noti questo passaggio del
    comma 17: "Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il
    prestatore è comunque tenuto:
    a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa
    avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività
    o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della
    società dell'informazione;
    b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le
    informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del
    destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati,
    al fine di individuare e prevenire attività illecite. "
    Ovvero nulla di nuovo sotto al sole. Che significa? significa che già un
    anno fa (aprile 2003) questo decreto legislativo permetteva, anzi obbligava
    i provider che avessero avuto conoscenza di attività illecite compiute da
    parte dei propri clienti ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria.
    Infine l'ultimo comma, il numero 6: "I fornitori di connettività e di
    servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti
    idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2,
    lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile
    1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il
    Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'
    autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16
    e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"
    Traduzione: non è cambiato nulla rispetto ad un anno fa. Se leggete
    attentamente ( ma nemmeno troppo attentamente) non si parla in alcun punto
    di una qualunque attività di monitoraggio con filtri o ammeniccoli vari.
    Assolutamente! Si ribadisce soltanto che nel momento in cui i provider
    giungano a conoscenza di un atteggiamento sanzionabile dal decreto Urbani,
    devono darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Quindi ciò è
    cosa ben diversa dal dire che adesso l'attività di indagine e di ispezione è
    riservata ai singoli provider. Tra le altre cose non si accenna minimamente
    alle modalità pratiche e concrete con le quali i provider potrebbero
    giungere a conoscenza di una attività illecità.
    Tenete ben presente che quando il legislatore intende essere preciso e
    meticoloso, lo è in maniera impeccabile. Quello che sto dicendo è che se si
    fosse voluto approntare un sistema informatico di riconoscimento di queste
    attivita di condivisione dei files, state pur tranquilli che il decreto si
    sarebbe concluso con una formula in cui si rinviava a dei regolamenti di
    attuazione da emanarsi entro tot. giorni che avrebbero dovuto stabilire le
    modalità concrete con cui effettuare tali controlli, cosa che invece non è
    avvenuta. Ergo, il legislatore volutamente si è mantenuto più sul vago,
    parlando in maniera generica di "effettiva conoscenza", che vul dire tutto e
    niente.
    Questo spiegherebbe anche una probabile infondatezza di quelle tesi che
    vorrebbero collegare un eventuale controllo degli ISP alla quantità di dati
    scaricati dall'utente. Non credo proprio che sia ammissibile una cosa del
    genere: sarebbe come se il concessionario ti vendesse un'automobile per poi
    controllare quanti kilometri hai fatto e denunciarti perchè guidi troppo.
    Inoltre si fa sempre riferimento ai commi 14,15,16 e 17 dell'altra legge, in
    senso favorevole agli ISP, che hanno sempre la possibilità di andare esenti
    da responsabilità talora vi siano tutta una serie di circostanze.
    Un solo punto mi da da pensare, ed è il comma 7 in cui si prevede che: "La
    violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione
    amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro" Ora delle due l'una. O i
    provider si comporteranno come prima e chiuderanno un occhio su questo
    decreto e quindi nessuno verrà multato e loro non si beccano la multa,
    oppure ci andranno giù pesantemente e iniziaranno a fioccare le prime
    denuncie, anche se conservo sempre i miei dubbi su come saranno effettuate
    tali indagini e su come gli ISP possano avere una "effettiva conoscenza".
    In quest'ultimo caso però la vedo davvero brutta per il futuro delle adsl
    italiane. Non sono un analista di mercato, ma non ci vuole di certo la sfera
    di vetro per capire che nel momento stesso in cui si saprà di un qualsiasi
    provider (che sia Tin, Tiscali, Alice, Libero e chi più ne ha più ne metta)
    che ha denunciato un suo cliente all'autorità giudiziaria, praticamente si
    sarà scavato la fossa da solo. Forse dovremo rispolverare il vecchio modem
    56 K? Io credo tutto sommato di no e secondo me questa faccenda si risolverà
    nella solita maniera italiana. una grande bolla di sapone....
    Chiedo scusa della lunghezza del post, ma sono parecchi giorni che ci stavo
    rimuginando sopra e oggi pomeriggio ho voluto tirare fuori il giurista che è
    in me :-)

    Follow Up : it.comp.software.p2p
    --
    per rispondermi tira lo sciaquone

    ICQ = 32595320
    L'ho postata prima di finire di leggerla, commenterete priam voi di me senz'altro :)

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