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Discussione: Linux DISTRO

  1. #31
    Guest

    Predefinito

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    Hem devi essere registrato per il download di MDK ma questo lo si sapeva già.
    Per registrato si intende essere membri: i membri pagano un tot al mese (o all'anno ... non so di preciso, perchè non sono un mdk member).
    Le ISO che circolano sono quelle che che Mandrakesoft aveva rilasciato ai soci ... il pubblico avrebbe dovuto aspettare la release pubblica delle ISO.
    Legalmente le ISO sono libere e quindi qualcuno ha pensato bene di far girare i link di bittorrent: ma ripeto mdk aveva riservato ai soci quelle iso.
    Questo inconveniente avrebbe potenzialmente aumentato il numero di socii e dunque le sue entrate.
    Se tutti utilizzassero quelle ISO allora mdk non ci guadagnerebbe nulla... ergo scaricarle è ihmo moralmente scorretto (tanto più che le iso pubbliche verranno rilasciare tra poco).
    Guarda che non è questione di guadagno, conosci la GPL? Sì?
    allora saprai che se non specificatamente richiesto dall'azienda puoi far circolare il software.
    E l'azienda quando mette un "tappo" deve specificare per quanto tempo non si possono far circolare le RC, poi non può impedire la circolazione, e la MDK non ha chiesto nessun blocco.
    Poi che vuol dire non ci guadagna nulla.
    Scusate ma il software rilasciato sotto GPL lo vende la Mandrake, poi una volta che l'ho comprato posso o rivenderlo o darlo gratis, quindi che c'entrano i ricavi della Mandrake, sopratutto su una linea di prodotti che per ora non ha nessun costo dato che è ancora a livello di release candidate.

    Infine cercate di non ragionare in termini di licenza proprietaria, vi invito a legervi o a rileggervi: http://www.apogeonline.com/openpress...545/index.html

  2. #32
    Guest

    Predefinito

    conosci la GPL? Sì?
    Sì, l'ho già letta e riletta in passato.

    allora saprai che se non specificatamente richiesto dall'azienda puoi far circolare il software.
    Non ho mai detto che *non si può* far circolare quelle iso; ho detto che non è eticamente corretto.

    E l'azienda quando mette un "tappo" deve specificare per quanto tempo non si possono far circolare le RC, poi non può impedire la circolazione, e la MDK non ha chiesto nessun blocco.
    No, ma se decide di rilasciare prima ai membri le ISO ci sarà un motivo o no?
    MDK non ha chiesto un blocco, perchè non può. Se rilascia le ISO sotto gpl non può decidere di bloccarne la libera ridistribuzione per un tot di tempo


    Scusate ma il software rilasciato sotto GPL lo vende la Mandrake, poi una volta che l'ho comprato posso o rivenderlo o darlo gratis, quindi che c'entrano i ricavi della Mandrake, sopratutto su una linea di prodotti che per ora non ha nessun costo dato che è ancora a livello di release candidate.
    1) ancora una volta parli di potere, quando io non ho mai detto che non si può scaricare quelle iso se non si è soci.
    Per favore, attieniti a ciò che ho detto ... altrimenti non ci capiamo più

    2) release candidate? ma di cosa stai parlando? guarda che le iso in questione non sono mica delle RC ... sono di mdk 9.2 ,,, la release finale ...


    nfine cercate di non ragionare in termini di licenza proprietaria,
    Qui non è questione di parlare in termini di licenza proprietaria: qui il fatto è oggettivo ... - membri e acquirenti --> - entrate

  3. #33
    Guest

    Predefinito

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    conosci la GPL? Sì?
    Sì, l'ho già letta e riletta in passato.
    Ripassala.

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    allora saprai che se non specificatamente richiesto dall'azienda puoi far circolare il software.
    Non ho mai detto che *non si può* far circolare quelle iso; ho detto che non è eticamente corretto.
    Lo dici tu, non sta scritto da nessuna parte.

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    E l'azienda quando mette un "tappo" deve specificare per quanto tempo non si possono far circolare le RC, poi non può impedire la circolazione, e la MDK non ha chiesto nessun blocco.
    No, ma se decide di rilasciare prima ai membri le ISO ci sarà un motivo o no?
    MDK non ha chiesto un blocco, perchè non può. Se rilascia le ISO sotto gpl non può decidere di bloccarne la libera ridistribuzione per un tot di tempo
    Invece sì, è scritto nella GPL, si può fare e si fa.

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    Scusate ma il software rilasciato sotto GPL lo vende la Mandrake, poi una volta che l'ho comprato posso o rivenderlo o darlo gratis, quindi che c'entrano i ricavi della Mandrake, sopratutto su una linea di prodotti che per ora non ha nessun costo dato che è ancora a livello di release candidate.
    1) ancora una volta parli di potere, quando io non ho mai detto che non si può scaricare quelle iso se non si è soci.
    Per favore, attieniti a ciò che ho detto ... altrimenti non ci capiamo più
    Di potere in senso di poter farlo o non poter farlo spero e non di potere in senso assoluto.
    Certo che si può fare oppure fammi vedere dove l'hai letto.

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    2) release candidate? ma di cosa stai parlando? guarda che le iso in questione non sono mica delle RC ... sono di mdk 9.2 ,,, la release finale ...
    Certo che lo sono, RC è un modo per dire che il software non è ancora la versione definitiva, che sia un intero sistema operativo o solo parte di esso o un software.
    ISO è solol'immagine del software sul CD.

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    nfine cercate di non ragionare in termini di licenza proprietaria,
    Qui non è questione di parlare in termini di licenza proprietaria: qui il fatto è oggettivo ... - membri e acquirenti --> - entrate
    No è un discorso di licenze, la GPL è una licenza che permette certe cose e non ne permette altre, ad esempio permette di rilasciare a proprio titolo il software che ho preso dal sito della MDK.
    Per i soldi non preoccuparti la MDK sa come prenderne e dove, non certo con una distribuzione di prova, se chi sottoscrive il contratto di MDK rilascia il software a suo titolo non è che fa n danno a nessuno, primo ha già pagato, due quella non è la MDK 9.2 ufficiale ma una release candidate appunto, quando arriverà sul mercato sarà diversa (o forse uguale) ma comunque sarà un lancio e i tester lavoreranno su quasaltro.

  4. #34
    Guest

    Predefinito

    Invece sì, è scritto nella GPL, si può fare e si fa.


    [code:1:5cefed21ac]You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.[/code:1:5cefed21ac]

    Trovami una clausola nella GPL che permette ad uno sviluppatore di dire:
    "questo software te lo do sotto GPL, ma non puoi ridistribuirlo per tot tempo"
    e potrò crederti.
    Fino ad allora vale quanto ho scritto sopra io.


    Certo che si può fare oppure fammi vedere dove l'hai letto.

    Ancora non ho capito perchè devo farti vedere dove ho letto che non si possono ridistribuire quelle ISO, se io non ho mai detto che non si posssono ridistribuire.



    Certo che lo sono, RC è un modo per dire che il software non è ancora la versione definitiva, che sia un intero sistema operativo o solo parte di esso o un software.
    ISO è solol'immagine del software sul CD.

    Per me *non* haoi ancora capito di cosa parlo.
    Quelle ISO non sono di una RC.
    Lo ripeto: non so di cosa stai parlando.
    Si tratta di MDK 9.2 ... la release finale.
    Tanto più che sono già in commercio (dai un'occhiata nel Mandrakestore).



    non certo con una distribuzione di prova, se chi sottoscrive il contratto di MDK rilascia il software a suo titolo non è che fa n danno a nessuno, primo ha già pagato, due quella non è la MDK 9.2 ufficiale ma una release candidate appunto, quando arriverà sul mercato sarà diversa (o forse uguale) ma comunque sarà un lancio e i tester lavoreranno su quasaltro.


    Ancora con sta storia? E' GIA' USCITA MANDRAKE 9.2 (UFFICIALE, NON RC).

    quando arriverà sul mercato sarà diversa (o forse uguale) ma comunque sarà un lancio e i tester lavoreranno su quasaltro.

    ma se mdk 9.2 è già in vendita...

  5. #35
    L'avatar di gve
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    Predefinito

    Se già non lo conoscete e volete vedere la selva delle distribuzioni linux disponibili, un mio amico un po' di tempo fa mi segnalò questo sito:
    http://www.linuxiso.org/
    | Regolamento del Forum | Regolamento di AlterVista | FAQ di AlterVista | Netiquette |

    GVE = GVE Virtual Extension
    AVCM #: 6637

  6. #36
    Guest

    Predefinito

    Citazione Originalmente inviato da gve
    Se già non lo conoscete e volete vedere la selva delle distribuzioni linux disponibili, un mio amico un po' di tempo fa mi segnalò questo sito:
    http://www.linuxiso.org/

    Grazie mille!

    Magari abbassiamo un pò i toni? ;)

  7. #37
    Guest

    Predefinito

    Il punto è questo, ovvero il comma 6 e seguenti :
    [code:1:a77473eca5]
    6. Ogni volta che il Programma o un'opera basata su di esso vengono

    distribuiti, l'acquirente riceve automaticamente una licenza d'uso da

    parte del licenziatario originale. Tale licenza regola la copia, la

    distribuzione e la modifica del Programma secondo questi termini e

    queste condizioni. Non è lecito imporre restrizioni ulteriori

    all'acquirente nel suo esercizio dei diritti qui garantiti. Chi

    distribuisce programmi coperti da questa Licenza non e' comunque

    tenuto a imporre il rispetto di questa Licenza a terzi.
    [/code:1:a77473eca5]

    Dice chiaramente che non si possono imporre restrizioni all'acquirente.
    Ma parla specificatamente di acquirente.
    Dice anche che non è possibile obbligare l'acquirente e non modificare, copiare o distribuire il prodotto.
    quello che non impedisce è di realizzare un atto ingiuntivo che di fatto impedisca per valide ragioni (concorrenza, segretezza) di distribuire ulteriormente il codice una volta acquistato.
    E' compito dell'acquirente seguire o meno queste regole aggiuntive.
    Se un programmatore ha di questi problemi si consiglia di mettere comunque un termine di scadenza (eventualmente lungo) entro il quale non è possibile (consigliabile) distribuire ulteriormente il prodotto.
    La GPL lascia la possibilità di realizzare questo tipo di contratti, quello che non permette è di uscire dall'ambito della GPL stessa, ovvero se un software viene rilasciato sotto licenza GPL si possono sì mettere questo tipo di note aggiuntive ma non devono andare contro la licenza stessa.
    Ad esemio non è possibile imporre che il codice possa essere incluso in un progetto di tipo proprietario, ma è formalmente giusto chiedere di non distribuire il codice per un certo periodo.
    Questa limitazione oltre che lecita e consentita, si applica proprio in ragione di concorrenza (ad esempio quando il lancio di due prodotti analoghi avviene in contemporanea è meglio limitare la distribuzione di uno dei due software per evitare che uno dei due diventi una killer application verso l'altro) oppure nei casi di segretezza in cui viene chiesto a chi acquista di aspettare a distribuire ulteriori copie del software acquistato, almeno fino a quando non verranno meno le ragioni di segretezza.
    Tutto ciò è lecito perchè di fatto non obbliga l'acquirente a sottostarvi ne viene impedita la libera distribuzione del prodotto (a parte per il periodo contrattuale se rispettato) come ad esemio l'inclusione di codice libero dentro un software proprietario (vedi il caso media player ad esemio).

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    Le ISO che circolano sono quelle che che Mandrakesoft aveva rilasciato ai soci ... il pubblico avrebbe dovuto aspettare la release pubblica delle ISO.
    Legalmente le ISO sono libere e quindi qualcuno ha pensato bene di far girare i link di bittorrent: ma ripeto mdk aveva riservato ai soci quelle iso.
    Questo è uno di quei casi appunto.

    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    ... Parlavamo delle ISO di MDK 9.2 ...
    Tanto più che sono già in commercio (dai un'occhiata nel Mandrakestore).
    Si lo so che lo sono ma tu parlavi più genericamente di ISO
    Citazione Originalmente inviato da prometheus
    Se tutti utilizzassero quelle ISO allora mdk non ci guadagnerebbe nulla... ergo scaricarle è ihmo moralmente scorretto (tanto più che le iso pubbliche verranno rilasciare tra poco).
    La questione delle ISO non libere l'hai sollevata tu, e siccome non so se parlavi di quando la 9.2 non era ancora in commercio ho pensato che ti riferissi a quella, ovviamente il discorso è valido per una generica distribuzione di una generica "ditta" non solo necessariamente la MDK, anzi a dirla tutta è valida per chiunque.

    Ma l'eticità che tu hai tirato in ballo non esiste affatto perchè come già detto prima la GPL non ti può imporre di non distribuirle, l'unica cosa che di fatto lo impediva era la nota aggiuntiva di MDK che di fatto chiedeva di non distribuire quel codice finchè non fosse funzionante e questo mi pare ovvio, se il codice non funziona bene perchè ancora in fase di sviluppo, distribuirlo non serve a nulla e può fare male alla stessa MDK dato che i detrattori dei GNU/Linux ci si butterebbero a pesce, ma questa è un'altra cosa, e comunque l'etica non c'entra nulla.

    Citazione Originalmente inviato da dal sito della MDK
    WARNING!
    Cooker is an experimental distribution, it's not for daily use!

    Oppure:

    WARNING! Reminder: Cooker is an experimental distribution, it's not for daily use! The purpose of Cooker is to debug it, so it's sure that some things are broken in it: please use it carefully!
    Tutte queste informazioni le trovi sul sito dei Cooker per divenire un cooker non devi iscriverti al club di mandrake quello è un'altra cosa.
    Per divenire un cooker non devi pagare, diamine a ben vedere sono loro che dovrebbero pagare te visto che è con il tuo lavoro che viene sviluppata la distribuzione, vedi il caso Red Hat ad esempio: in cui proprio in questi giorni tutti i "dipendenti" stanno scappando compreso Alan Cox e la stessa Red Hat ha deciso di unirsi al progetto Fedora
    O se preferisci: http://www.fedora.us/

    Per GVE.
    Se vedi nella mia firma c'è un sito chiamato Linux Web Machine (LWM) è un sito simile a linuxISO, oppure se vuoi c'è anche distrowatch che forse è il più completo in assoluto

  8. #38
    Guest

    Predefinito

    Dice chiaramente che non si possono imporre restrizioni all'acquirente.
    Ma parla specificatamente di acquirente.
    Dice anche che non è possibile obbligare l'acquirente e non modificare, copiare o distribuire il prodotto.
    quello che non impedisce è di realizzare un atto ingiuntivo che di fatto impedisca per valide ragioni (concorrenza, segretezza) di distribuire ulteriormente il codice una volta acquistato.
    E' compito dell'acquirente seguire o meno queste regole aggiuntive.
    Se un programmatore ha di questi problemi si consiglia di mettere comunque un termine di scadenza (eventualmente lungo) entro il quale non è possibile (consigliabile) distribuire ulteriormente il prodotto.
    La GPL lascia la possibilità di realizzare questo tipo di contratti, quello che non permette è di uscire dall'ambito della GPL stessa, ovvero se un software viene rilasciato sotto licenza GPL si possono sì mettere questo tipo di note aggiuntive ma non devono andare contro la licenza stessa.
    Ad esemio non è possibile imporre che il codice possa essere incluso in un progetto di tipo proprietario, ma è formalmente giusto chiedere di non distribuire il codice per un certo periodo.
    Questa limitazione oltre che lecita e consentita, si applica proprio in ragione di concorrenza (ad esempio quando il lancio di due prodotti analoghi avviene in contemporanea è meglio limitare la distribuzione di uno dei due software per evitare che uno dei due diventi una killer application verso l'altro) oppure nei casi di segretezza in cui viene chiesto a chi acquista di aspettare a distribuire ulteriori copie del software acquistato, almeno fino a quando non verranno meno le ragioni di segretezza.
    Tutto ciò è lecito perchè di fatto non obbliga l'acquirente a sottostarvi ne viene impedita la libera distribuzione del prodotto (a parte per il periodo contrattuale se rispettato) come ad esemio l'inclusione di codice libero dentro un software proprietario (vedi il caso media player ad esemio).
    Leggiamo quel comma 6:

    [code:1:2aac0cf8c8]6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.[/code:1:2aac0cf8c8]

    [code:1:2aac0cf8c8]6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.[/code:1:2aac0cf8c8]
    Ogni volta che si redistribuisce il programma, l'acquirente riceve la licenza del licenziatario originale dell'opera bla bla bla

    [code:1:2aac0cf8c8]. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. [/code:1:2aac0cf8c8]
    non si possono imporre ulteriori restrizioni ai diritti garantiti da questa licenza

    [code:1:2aac0cf8c8]You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.[/code:1:2aac0cf8c8]
    Non sei obbligato a far rispettare la licenza a terzi (: se i terzi violano la licenza sono affari loro. Il produttore originale può lamentarsi, denunciarli e quant'altro).


    Questo non consente al venditore di imporre che la libera ridistribuzione sia impedita per un tot di tempo.
    Il venditore non può impedire che l'utente che ha ricevuto il sw sotto gpl lo ridistribuisca gratuitamente.

    L'atto ingiuntivo di cui parli, se come dici "impedisce" all'utente di rdistribuire il programma (
    un atto ingiuntivo che di fatto impedisca per valide ragioni (concorrenza, segretezza) di distribuire ulteriormente il codice una volta acquistato.
    ) *non ha valore* ed è in contraddizione con la licenza stessa.


    P.S.:

    di fatto non obbliga l'acquirente a sottostarvi
    Se è così, allora non impedisce all'utente di redistribuire il sw.
    Ma prima hai detto:
    un atto ingiuntivo che di fatto impedisca [...]di distribuire ulteriormente il codice una volta acquistato.
    Ti sei contraddetto da solo

  9. #39
    Guest

    Predefinito

    Non mi sono contraddetto e non lo dico io ma la GPL.

    Prima di parlare in genere mi informo, queste sono le FAQ della GPL che puoi trovare a questo indirizzo: GPL-FAQ

    In particolare puoi leggerti:
    Citazione Originalmente inviato da La GPL mi permette di sviluppare una versione modificata soggetta ad una clausola di non diffusione (NDA, nondisclosure agreement)?
    Sì. Per esempio, si può accettare un contratto per sviluppare delle modifiche e accettare di non distribuire le proprie modifiche fino al nulla osta del cliente. Questo è possibile perché nessun codice verrebbe in tal modo distribuito sotto NDA.

    Si possono anche distribuire le proprie modifiche al proprio cliente sotto GPL, e accettare di non distribuirle a nessun altro fino al nulla osta del cliente. Anche in questo caso nessun codice verrebbe distribuito sotto NDA, né sotto alcun'altra restrizione aggiuntiva.

    La GPL darebbe al cliente il diritto di redistribuire le modifiche, ma nello scenario proposto questi sceglierebbe di non esercitare tale diritto.
    La trovi qui: http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq....hangesUnderNDA

    spero che ogni dubbio ti sia chiarito in modo da chiudere questo contenzioso.

    ciao, Marco

  10. #40
    Guest

    Predefinito

    Ragazzi... purtroppo questi sulla GPL sono discorsi sui massimi sistemi...

    La vera validità di una licensa non è purtroppo stabilità da chi la crea, ma dalle corti al momento che ne decidono l'applicazione (e si ricorda che il potere giudiziaro ha più volte detto che le le leggi dell stato hanno la precedenza su qualsiasi forma di regolamentazione esterna...)

    Quindi bisognerebbe vere qualche sentenza per capire come funziona la GPL all'atto pratico... (anche se a me non piace per niente questa cosa...)

  11. #41
    Guest

    Predefinito

    Citazione Originalmente inviato da tux2
    Ragazzi... purtroppo questi sulla GPL sono discorsi sui massimi sistemi...
    chi te l'ha detto?

    Citazione Originalmente inviato da tux2
    La vera validità di una licensa non è purtroppo stabilità da chi la crea, ma dalle corti al momento che ne decidono l'applicazione (e si ricorda che il potere giudiziaro ha più volte detto che le le leggi dell stato hanno la precedenza su qualsiasi forma di regolamentazione esterna...)
    1) Come sopra.
    2) Cosa sono le corti?

    Citazione Originalmente inviato da tux2
    Quindi bisognerebbe vere qualche sentenza per capire come funziona la GPL all'atto pratico... (anche se a me non piace per niente questa cosa...)
    Sentenza?

  12. #42
    Guest

    Predefinito

    Senza che fai facili ironie...
    guarda che non sono pochi i casi in cui una corte di giustizia abbia stravolta o addirittura ribaltato le intenzioni originarie o la consuetudine degli organi informatici...

    un esempio è l'assegnazione dei nomi di dominio qui in italia...

    un caso favoso? qullo di Armani, lo conoscete?

    lo metto in fondo a questo post...

    fonte : http://www.studiocappello.it/wm/Le_a...e/dominio.html

    Citazione Originalmente inviato da sugandbibi
    Citazione Originalmente inviato da tux2
    Ragazzi... purtroppo questi sulla GPL sono discorsi sui massimi sistemi...
    chi te l'ha detto?

    Citazione Originalmente inviato da tux2
    La vera validità di una licensa non è purtroppo stabilità da chi la crea, ma dalle corti al momento che ne decidono l'applicazione (e si ricorda che il potere giudiziaro ha più volte detto che le le leggi dell stato hanno la precedenza su qualsiasi forma di regolamentazione esterna...)
    1) Come sopra.
    2) Cosa sono le corti?

    Citazione Originalmente inviato da tux2
    Quindi bisognerebbe vere qualche sentenza per capire come funziona la GPL all'atto pratico... (anche se a me non piace per niente questa cosa...)
    Sentenza?


    Il caso Armani: storia di marchi registrati e assegnazione del dominio
    di Marco Allen

    Si va all'appello. Luca Armani, artigiano di Bergamo, a cui il tribunale della città lombarda ha sottratto il dominio Armani.it per attribuirlo alla multinazionale della moda Giorgio Armani spa, non si rassegna.

    Il diritto al nome del piccolo imprenditore (che nel sito Rmani.it ha pubblicato integralmente la sentenza), è stato giudicato come "soccombente" di fronte al diritto della Armani spa. La vicenda ha sicuramente degli interessanti risvolti sia da un punto di vista giuridico, sia sotto l'aspetto della comunicazione online, sia a livello civile.

    I diritti e le questioni in ballo evidenziati dal caso Armani sono importanti. Il dominio internet e la sua assegnazione infatti è regolamentato, sia si tratti di imprese, sia per i cittadini. Nel caso delle imprese si tratta principalmente del diritto di marchio, mentre nel caso delle persone si tratta di diritti fondamentali, sanciti costituzionalmente, in particolare il diritto di libertà di espressione. Sotto un profilo più pratico, inoltre, la sentenza rappresenta un precedente che potrebbe avere una rilevanza per molti piccoli imprenditori o artigiani con un nome corrispondente a quello di un'azienda con marchio registrato.

    La storia.

    Il signor Luca Armani, titolare di un piccolo timbrificio, aveva registrato il suo dominio Armani.it nel 1997 e lo aveva utilizzato per promozionare online la sua azienda. L'anno successivo il signor Armani scopre di essere stato portato in giudizio dall'omonima multinazionale che oltre a reclamare il proprio diritto al possesso del dominio chiede un risarcimento danni di ben 300.000 euro.

    Le accuse dei legali della casa di moda sui danni subiti sono palesemente senza fondamento. Il giudice di Bergamo decide di non accogliere le richieste di risarcimento ma da ragione per quel che riguarda il dominio e la sua attribuzione alla Armani spa. I legali dell'artigiano bergamasco hanno evidenziato come sia impossibile che l'utilizzo del dominio Armani.it da parte del timbrificio possa aver creato confusione nei consumatori. Ma né queste ragioni, né il principio del "first come first served" proprio dell'assegnazione dei domini internet sono stati però sufficienti, nella valutazione del giudice, a prevalere sulla normativa "Marchi": "l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge Marchi".

    Ma le motivazioni addotte sembrano porre un'altra condizione perché si possa configurare la prevalenza del diritto di marchio su quello al nome in caso di conflitto sull'attribuzione: "al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione" ed effettivamente la possibilità di confondere il sito del timbrificio con quello del produttore di moda appare abbastanza improbabile.

    Stiamo a vedere che accade...

  13. #43
    Guest

    Predefinito

    Tux ma che c'entra tutto ciò con la GPL? Ti stai confondendo.

  14. #44
    Guest

    Predefinito

    Non mi sti confondendo, dico che la GPL, essendo una licenza deve conformarsi alle leggi (proprio per natura stessa delle leggi). E' facile dare una interpretazione di una legge diversa da quella che gli danno i giudici. Inoltre va considerato che non sono rari i casi in cui le corti hanno stabilito che contratti, licenze o altri documenti autoprodotti si arrogavano diritti e facoltà che non potevano prendersi a norma di legge...

    Sto solo dicendo che il giorno in cui un produttore di software propietario fa causa a qualcuno che ha rilasciato codice sotto GPL per poter cambiare licenza arbitrariamente al suo prodotto, se una corte statunitense gli da ragione (e ci sono casi in cui sono successe cose analoghe) la GPL va a farsi benedire...

    Una licenza come la GPL si basa molto sulla legge statunitense, ma è difficile creare una licenza che sia inattaccabile dalle giurisdizioni di tutti gli stati...

    IN SOSTANZA (e scusate se urlo): SE UN GIUDICE DICE CHE LA GPL LA PUOI ANCHE USARE COME CARTA IGIENICA COSA SUCCEDE?

    ora sono stato più chiaro? Io non amo particolarmente la legge... ma quante società open source possono permettersi di sostenere un lungo procedimento legale (anche nell'ipotesi in cui effettivamente alla fine gli desero ragione?)

    Voglio dire che la GPL è una lizenza che molte persone al di fuori del mondo Open SOurce (non io chiaramente) considerano debole e assurda..

    Citazione Originalmente inviato da sugandbibi
    Tux ma che c'entra tutto ciò con la GPL? Ti stai confondendo.

  15. #45
    Guest

    Predefinito

    Stai facendo una confusione pazzesca.
    Il fatto di Armani non c'entra nulla con il tuo esempio, la GPL non è carta straccia e nessun giudice si sognerebbe mai di considerarla tale
    Una licenza è tale finchè non va contro le leggi vigenti, la GPL non va contro la legge vigente in italia in materia di diritti d'autore.

    Ti consiglio un poco di letture a parte una ripassatina alla GPL o meglio alle FAQ ma anche a tutto ciò che riguarda il diritto d'autore

  16. #46
    Guest

    Predefinito

    Suga non sto facendo confusione... al massimo non mi riesce di spiegarmi, o tu non mi capisci o ambedue le cose... ;)

    Non avevo alcuna intenzione di dire che i due casi che ho nominato sua accomunabili in quanto a merito e scopo...

    Sto solo dicendo un'altra cosa...

    Che bisogna vedere quanto la GPL possa reggere a delle vere cause che vengano eventualmente intentate...

    NOn sto dicendo che la GPL possa non essere considerarta valida...


    Sto solo dicendo che in alcune nazione, alcuni giudici potrebbero non considerare vincolanti per le leggi vigenti alcune clausele della GPL... chiaro?

    e questo si sapra solo se e quando ci saranno dei casi... tutto qui...

    Le FAQ sulla GPL rispondono solo a quelle che sono le intenzioni dei creatori della GPL sulla licenza stessa, questo non vuol dire che tutte le legistazioni la debbano consideare viconlante... tutto qui...

  17. #47
    Guest

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    So cosa dicono le FAQ non preoccuparti.
    Se dico che stai facendo confusione è perchè hai preso l'esempio sbagliato.
    Armanai.it è registrato in italia, alla naming autority italiana e fa fede alle leggi italiane sul diritto d'autore.
    Il giudice in questo caso ha pensato di vedere se tra due persone con lo stesso nome chi aveva il peso più grosso per tenere il dominio.
    Ora stiamo attenti il giudice ha solo applicato la legge, infatti si legge nella motivazione della sentenza, peraltro visibile sul sito di punto informatico:
    [code:1:4c0d1ec6bc]
    "Le regole di naming dettate dalla Naming Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi a domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice, atteso che l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna."

    "La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità, mentre l'altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo di impresa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa."

    "Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione."

    "La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. - vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso pregiudizio."

    "Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonchè valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet che desideri reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità … guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet."

    "Per tutto quanto esposto, la registrazione e l'utilizzazione come nome a dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al sito ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del marchio di cui è titolare la società attrice."

    [b]"Da ciò consegue che Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio Armani fondatamente può vietare al convenuto l'impiego nell'attività economica come nome a dominio del suo patronimico "armani" in quanto effettuato in funzione di marchio."[/b]

    "…non viene affatto contestato al convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il proprio nome Armani; …è di tutta evidenza che laddove il convenuto impiega come nome a dominio la sola parola "armani" si è al di fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta dal convenuto - "Armani Luca" - diversa dal nome a dominio "armani"; pertanto, non è corretto invocare l'art. 21 l.m. per ottenere la tutela di un segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché differente da essa, ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento che valesse a differenziarlo dal marchio registrato della controparte."

    "Si conferma, pertanto, che la registrazione e l'utilizzazione da parte del convenuto del nome a dominio "armani" costituisce contraffazione dell'altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi dell'art. 63 l.m., deve essere inibito l'utilizzo della parola "armani" presso la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio dell'attrice."

    "Il Tribunale di Bergamo… dichiara l'illiceità della registrazione e della utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani" ai sensi della legge marchi e per l'effetto ordina la cancellazione della parola "armani" nel nome a dominio registrato in favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso l'uso della parola "armani" come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio "Armani".
    [/code:1:4c0d1ec6bc]

    Scusami per la lunghezza ma i giudici sono così.
    In pratica il giudice ha stabilito che armani il sarto ha un marchio registrato a suo nome, mentre il mastro timbraio no e quindi non può promuovere la sua azienda tramite il proprio cognome in quanto non è un marchio registrato. E fin qui ci siamo. (ti ho evidenziato il fatto saliente che ha portato alla decisione del giudice)
    Giusto o no comunque il timbraio di brescia ha deciso di ricorrere in appello e per come la vedo io spero che lo vinca.

    Ma tutto ciò che ci azzecca con la GPL?
    Solo perchè tu rilasciando un tuo programma sotto GPL ti senti una zanzara di fronte al pachiderma microsoft (o chi per lui)?
    E con questo credi di poter solo perdere una eventuale causa?

    Intanto posso dirti che hai tutto l'appoggio degli avvocati della Free Software Foundation e ce ne sono anche in italia, e non sono dei pizza e fichi, ma non solo la GPL ha valore legale nelle controversie in quanto è una legalissima licenza.

    Ora per la legge italiana le licenze legali, quindi anche la GPL ha valore di fronte alla legge come qualsiasi altra licenza.
    Il problema in una eventuale causa semmai sta in un'ultra cosa, ovvero se tu con il tuo "programma" non hai "copiato" qualche codice sotto brevetto, vedi il gonfiatissimo ma pur rilevante caso SCO.
    A parte questo se tu rilasci qualcosa sotto GPL sei comunque tutelato nei riguardi della legge italiana, così come all'estero.
    Semmai i problemi sono i brevetti, ma qui nessuna legge o licenza può tutelarti allo stato attuale.

  18. #48
    Guest

    Predefinito

    SENTI... TORNO A RIPETERTI CHE NON CI SIAMO CAPITI...

    E continuaiamo a non capirci... io stavo dicendo esattamente quello che dicevi tu... so che sono casi completamente diversi (se hai notato ahce io ho postato il link ad un sito che poi linkava direttamente la sentenza).

    Non ho mai inteso dire che l'esempio ARMANI fosse pertinente, intendevo solo dire che nessuno conosce la legislazione di tutte le nazione e una licenza difficilmente può conformarsi alle leggi di tutti gli stati dover il software viene distribuito... se il salto logico non è chiaro evidentemente è colmpa mia....

    Lasciamo perdere se non riesco a spiegarmi allora amen... ok?

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