Dice chiaramente che non si possono imporre restrizioni all'acquirente.
Ma parla specificatamente di acquirente.
Dice anche che non è possibile obbligare l'acquirente e non modificare, copiare o distribuire il prodotto.
quello che non impedisce è di realizzare un atto ingiuntivo che di fatto impedisca per valide ragioni (concorrenza, segretezza) di distribuire ulteriormente il codice una volta acquistato.
E' compito dell'acquirente seguire o meno queste regole aggiuntive.
Se un programmatore ha di questi problemi si consiglia di mettere comunque un termine di scadenza (eventualmente lungo) entro il quale non è possibile (consigliabile) distribuire ulteriormente il prodotto.
La GPL lascia la possibilità di realizzare questo tipo di contratti, quello che non permette è di uscire dall'ambito della GPL stessa, ovvero se un software viene rilasciato sotto licenza GPL si possono sì mettere questo tipo di note aggiuntive ma non devono andare contro la licenza stessa.
Ad esemio non è possibile imporre che il codice possa essere incluso in un progetto di tipo proprietario, ma è formalmente giusto chiedere di non distribuire il codice per un certo periodo.
Questa limitazione oltre che lecita e consentita, si applica proprio in ragione di concorrenza (ad esempio quando il lancio di due prodotti analoghi avviene in contemporanea è meglio limitare la distribuzione di uno dei due software per evitare che uno dei due diventi una killer application verso l'altro) oppure nei casi di segretezza in cui viene chiesto a chi acquista di aspettare a distribuire ulteriori copie del software acquistato, almeno fino a quando non verranno meno le ragioni di segretezza.
Tutto ciò è lecito perchè di fatto non obbliga l'acquirente a sottostarvi ne viene impedita la libera distribuzione del prodotto (a parte per il periodo contrattuale se rispettato) come ad esemio l'inclusione di codice libero dentro un software proprietario (vedi il caso media player ad esemio).