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Discussione: Diritti sui propri sorgenti PHP e non

  1. #1
    Guest

    Predefinito Diritti sui propri sorgenti PHP e non

    Tempo fa feci un lavoro senza contratto scritto, quindi nessun vincolo da questo punto di vista.

    Ora però il datore di lavoro vorrebbe modificare il sito da sviluppato, ma per problemi, diciamo personali e non, non dovrei prendere io il lavoro.
    Facendo riferimento alla Legge 633/1941, sto chiedendo di non poter modificare 3 pagine di questo portale intero, dall'altro programmatore, perché ne detengo i diritti.

    Leggendo in internet ho capito che risulto coperto legalmente, dato che a queste opere si applicano i diritti d'autore e di proprietà intelletuale e che ne posso fare l'utilizzo che più preferisco.

    Ora, come posso comportarmi? Sono davvero il reale titolare di questi sorgenti e posso impedir loro di metterci mano?

    Feci una compressione dei file per evitarne la facile lettura e modifica, ma ovviamente non basta per proteggermi.

    Grazie per le eventuali risposte.


  2. #2
    L'avatar di alemoppo
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    Non me ne intendo assolutamente di queste cose, ma provo a dire come al solito la mia c****ata.

    Io la vedo un po' come se una persona ti avesse chiesto un mobile e tu, falegname, lo hai fatto. Adesso quella persona ha tutto il diritto di farlo modificare da un altro falegname, no?

    Altro caso: mettiamo che comunque la legge ti dia ragione: come dimostri che quei sorgenti sono realmente tuoi?

    Ciao!

  3. #3
    Guest

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    Non capisco come si possa paragonare un mobile ad un sorgente software che goda di tutt'altri diritti e scopi, applicazione e regole. Avrei preferito il discorso su un qualcosa di simile, dato che le leggi sul copyright variano dalla Musica ai Libri, figuriamoci da un lavoro di artigianato ad uno virtuale a livello software.

    Comunque io in locale ho i sorgenti non compressi, a differenza di quelli online. Il dominio è registrato a nome mio proprio perché il lavoro è stato affidato a me e non avevano le conoscenze/mezzi per fare tutto loro.

    Poi ho dei testimoni che sanno che i sorgenti ed il sito sono stati scritti da me, poi se loro farebbero "falsa testimonianza", purtroppo non posso farci nulla, d'altronde nemmeno nelle cause civili più importante non potremmo se non con prove contrarie, no?

    Il mio era un discorso più preciso e riguardante la tutela in base alle leggi vigenti. Se nel sito della SIAE e su contratti, per esempio quelli di Procon, si fa riferimento alla legge italiana, ad una copertura legale nazione ed internazionale grazie ai diritti d'autore e di proprietà intellettuale!


  4. #4
    Guest

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    Credo che Alemoppo non sia tanto lontano dalla situazione reale.

    Se l'opera (software) è stato sviluppato su esplicito mandato e sotto la supervisione/direzione del committente i diritti sull'opera sono di quest'ultimo. Quello che non potranno toglierti è il diritto alla paternità. Ma questo non impedisce chi ne è proprietario di modificarlo direttamente o farlo modificare da altri.

    A nulla rileva il fatto che tu abbia i sorgenti e/o un dominio sia registrato a tuo nome. Per quest'ultimo e solo per questo, puoi vantare dei diritti e non concederne l'uso.

  5. #5
    Guest

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    Ma che senso ha: la legge mi dice che sono io il tutore legale, ma solo perché mi dice di svilupparla e di sua proprietà?

    Non mi servono supposizioni o quant'altro ragazzi, non per male, ma voglio ESEMPI PRATICI LEGALI che mi possano togliere questi dubbi.

    Stiamo parlando di software, non di mobili o di artigianato.

    Anticipo che non mi serve sentirmi dire nulla di quanto vorrei, ma almeno che le risposte siano coerenti alla domanda, che è precisa: legalmente posso tutelare la mia opera secondo questa legge 633?


  6. #6
    Guest

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    In concetto è un'altro. Tu non hai sviluppato l'opera per i fatti tuoi e poi concessa a qualcuno.
    Tu l'hai sviluppata su commissione di qualcuno e sotto le direttive di questi. Ti ripeto a te può essere riconosciuta la paternità dell'opera non i diritti di utilizzo.

    Comunque, visto che vuoi aggrapparti alla legge sul diritto d'autore, vai alla SIAE e vedi loro cosa ti dicono. Perchè sei iscritto alla SIAE, vero?

    EDIT: A scanso di equivoci ti riporto il dettato dell'articolo 12bis della legge 22 aprile 1941 n. 633

    Art. 12-bis

    Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
    Ultima modifica di simpleticket : 04-03-2012 alle ore 10.04.32

  7. #7
    L'avatar di sevenjeak
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    Non vorrei dire qualche cavolata, ma il datore di lavoro può usufruire dell'utilizzazione dell'opera, quindi credo che gli appartenga solo il possesso di tale opera, no la proprietà dell'opera che spetta a te, almeno credo, quinti te puoi richiedere, almeno credo, che l'opera non venga modificata, dai un'occhiata qui:

    Art. 20

    Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

    Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
    Almeno che tu non abbia consentito alla modifica della tua opera:

    Art 22.

    I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

    Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
    Ma ti conviene chiedere informazione, come ti hanno detto, alla SIAE.

    Sevenjeak
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  8. #8
    Guest

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    Art. 20

    Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

    Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
    Non mi pare che le modifiche al software necessarie per adeguarlo alle nuove esigenze aziendali possa portare pregiudizio all'autore o alla sua reputazione.
    E in effetti la norma prosegue indicando che l'opposizione alla modifca non può avere luogo qualora questa (la modifica) sia necessaria per la realizzazione dell'opera che in caso di sofware si "traduce" per il suo uso produttivo.

  9. #9
    Guest

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    ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

    ED, quindi va ad AGGIUNGERSI a quanto detto prima.

    Poi nelle FAQ della SIAE c'è scritto:
    Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.
    Quindi, avendo la Legge 633 dalla mia parte e altri fattori che indicano che io ho fatto il lavoro, posso tutelarmi.

    Almeno, questo è quello che ho capito.


  10. #10
    Guest

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    Hai letto quello che ho scritto nell'ultimo post?

    Quale danno arreca una modifica al codice di un programma al tuo onore?

    e poi il dettato normativo va letto nella sua interezza.

    Hai letto il secondo comma? Non è possibile opporsi alle modifche che si rendono necessarie per il corretto uso (realizzazione è da intendersi non come creazione ma come proficuo utilizzo) dell'opera.
    Ultima modifica di simpleticket : 04-03-2012 alle ore 16.43.19

  11. #11
    Guest

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    Io so che in Italiano l'ed è una congiunzione, quindi in questo caso è un qualcosa che va ad aggiungersi alle frasi precedenti. Questo cosa vuol dire? Che loro non possono modificarla e tanto meno possono farla nel caso vada a ledere la mia reputazione od il mio onore.

    Il lavoro funziona, non è una modifica di CORREZIONE, bensì di AMPLIAMENTO, quindi anche questo non c'entra niente.


  12. #12
    Guest

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    l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
    In italiano la congiunzione ED da te invocata aggiungi il caso "ogni atto a danno dell'opera" alla frase principale che dice che il diritto di opporsi esiste solo in caso di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore, e come frase incidentale alla principale ad essa è legata e quindi l'onere del pregiudizio si ha anche per la frase incidentale.

    Nel merito, CORREZIONE o AMPLIAMENTO poco importa. Se le mutate necessità del committente richiedono, per la realizzazione (che ti ripeto va inteso come uso), una MODIFICA (senza specificare di che tipo - CORREZIONE o AMPLIAMENTO configurano la stessa fattispecie della modifica), e questa non porta pregiudizio all'autore, non puoi opporti.

    E con questo, visto che vuoi a tutti i costi leggerla come credi, chiudo.
    Per te sei nel giusto? Prosegui. Ma sappi però che se perdi in giudizio, dovrai sobbarcarti tutte le spese.

    Fai tu.

  13. #13
    Guest

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    Io non voglio averla vinta, sto solo rispondendo alle tue risposte e, leggendo:
    Non è possibile opporsi alle modifche che si rendono necessarie per il corretto uso [...]
    Io ho capito che la modifica fosse perché finora non hanno potuto utilizzare correttamente il prodotto perché fatto male, con errori od altro e quindi ho risposto così.

    Per la questione dell'ED non riesco a capire se mi stia dando torto o meno, perché leggo "si ha anche per la frase incidentale" quindi capisco che si va ad AGGIUNGERE un qualcosa, in questo caso alla frase principale che dice che non si possono modificare i sorgenti, o sbaglio?


  14. #14
    Guest

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    quella ed congiunge l'ultima di più casi (gli altri sono separati da virgole) e non aggiunge nulla.

    Il fatto che funzioni, non vuol dire che è idonea allo scopo. Se le esigenze aziendali sono cambiate (ma non a tal punto da utilizzare una nuova soluzione) per cui una modifica (ampliamento) è sufficiente, beh, non puoi opporti.

    Se poi non ti senti soddisfatto, consultati con un legale che sicuramente ti saprà indirizzare. Tanto se decidi di tutelarti devi comunque avvalerti del patricinio di un difensore.

  15. #15
    Guest

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    Grazie delle risposta.

    Mi dispiace abbia frainteso i miei toni e le mie risposte, ma diciamo che era un semplice "botta" e "risposta" per una migliore comprensione di quanto scritto.



    EDIT: parlando con un ragazzo mi ha confermato che, se non è scritto diversamente in una clausola nel contratto, il proprietario dei sorgenti rimane il programmatore ed i file possono essere modificati solo dal programmatore che ha scritto i sorgenti o dalla persona che ha comprato i sorgenti.
    Ultima modifica di biccheddu : 04-03-2012 alle ore 21.41.13

  16. #16
    Guest

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    Non preoccuparti. ;)

    Il fatto rimane che è esattamente il contrario. Se non è scritto diversamente il programmatore ha il diritto alla paternità e poi tutto quello che è stato detto fin'ora.

    In caso di scrittura privata (in caso di norme derogabili, non sempre quindi ma in questo caso si) puoi ridefinire diritti ed obblighi delle parti. In assenza di diversa pattuizione si applicano le norme vigenti, appunto quei famosi articoli di cui abbiamo discusso finora.

    Stai attento che ignorantia legis non excusat (la legge non ammette ignoranza).
    Non stare a gironzolare su internet. Se ti senti leso in un tuo diritto va da un legale. Lui ti saprà consigliare.

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